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LEGGE 12 marzo 1999, n. 68.

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

 

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento

e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del

lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa

si applica:

a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,

psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che

comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45

per cento, accertata dalle competenti commissioni per il

riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella

indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e

malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita'

sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni

elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'

superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio

1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381,e

successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e

invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava

categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive

modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti

coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo

non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale

correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da

sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua

parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti

di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,

28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,

3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i

massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21

luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i

terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11

gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui

all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione

obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di

cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente

articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento

lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui

all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri

indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal

Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla

data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono

stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite

sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

?decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

?per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa

derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini

dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e' ritenuta

sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle

condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema

per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere

effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in

materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive

modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la

conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo

disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio

sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.

Art. 2.

(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di

strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare

adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro capacita'

lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di

posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei

problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni

interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle

loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui

all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50

dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti

l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove

assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le

organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della

solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la

quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al

personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e

l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa

nazionale, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi

amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono

sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle

situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per

la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di

intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente

sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono

sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita'

disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.

223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si

concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui

permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto

dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per

i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono

assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive

modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della

legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4.

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili

da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori

occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo

determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di

cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti. Per i

lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si

applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo,

?della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1

?della legge 11 maggio 1990, n. 108.

 

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono

considerate unita'.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con

modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita'

di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa

corrispondente all'orario normale di lavoro in conformita' alla

disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18

dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo

nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile

a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della

copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie

mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere

computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno

subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per

cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa

dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede

giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del

lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non

costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui

essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in

mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni

inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole

trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per

i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni

equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici

competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in

attivita' compatibili con le residue capacita' lavorative, senza

inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al

personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una

adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono

autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle

relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione

oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle

associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui

all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le

adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti

di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purche' in

possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,

nonche' ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio

1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attivita' di

riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza

economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al

primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le

spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180

dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5

maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale

dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.

264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata

"Conferenza unificata".

Art. 5.

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,

sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che

esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione

dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate

le mansioni che, in relazione all'attivita' svolta dalle

amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non

consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in

misura ridotta. Il predetto decreto determina altresi' la misura

della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del

trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per

quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza

dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresi' esentati dal

predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo

settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente

adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita'

di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per

le speciali condizioni della loro attivita', non possono occupare

l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere

parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione

che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui

all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unita' non

assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per

ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da

emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,

comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' le

Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il

loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i

procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi

occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro

concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei

contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta puo' essere

maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al

24 per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i

criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al

presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza

unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo

23, comma 1, determinano i criteri e le modalita' relativi al

pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per

l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui

al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere

autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unita'

produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento

obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a

compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'

produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la

compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive

ubicate in regioni diverse.

Capo II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6.

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e

modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4

del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito

denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi

sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le

specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,

all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire

l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonche'

all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle

autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali,

alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento

mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle

seguenti: "comparativamente piu' rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale

organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed

esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi

individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente

decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita',

con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita'

lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti

all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla

permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il

funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il

funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Capo III

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7.

(Modalita' delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i

datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di

avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di

convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative

per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da

15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni

sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di

lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di

lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in

conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22,

comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della

presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1,

lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e

successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco

di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto

alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e

fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano

le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia

valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge

mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.

(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano

disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie

capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli

uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo

6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come

modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una

apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e

le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della minorazione e

analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori

disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli

uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al

primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di

lavoro.

2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco, con unica

graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la

graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di

cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della

graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio

percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel

rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge

31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione degli elementi

che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2

sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e

coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per

giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria

acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9.

(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la

richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono

obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilita' di avviare lavoratori con la qualifica

richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici

competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine

di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche

attraverso le modalita' previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche

attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi

di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa

mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro

che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno

diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalita' di

avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria

limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;

la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche per

singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni

della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un

prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori

dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili

nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di

lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la

Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare

entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,

la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che

i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione

della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono

pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il

diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione

nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro

puo' fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai

sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel

caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione

lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai

sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro

redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed

all'autorita' giudiziaria.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il

trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai

contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non puo' chiedere al disabile una prestazione

non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di

significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile

puo' chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni a

lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi

il datore di lavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni

di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue

minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base

dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui

all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione

dell'attivita' lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata con

riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il

disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di

lavoro fino a che l'incompatibilita' persista. Durante tale periodo

il lavoratore puo' essere impiegato in tirocinio formativo. Gli

accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di

indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della

presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui

all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.

469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La

richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo

compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di

lavoro. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto nel caso in cui,

anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del

lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilita'

di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio

1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o

per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del

lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel

momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti

lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di

riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro

e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli

uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con

altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici

competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di

disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di

collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due

volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla

convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente

ai suoi requisiti professionali e alle disponibilita' dichiarate

all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Capo IV

CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11.

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli

uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma

3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato

dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore

di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un

programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di

cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle

assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le

modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta'

della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'

formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a

termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli

previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della

prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il

soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di

lavoro.

3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro

che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro

convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili

che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile

a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso

convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma

1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi

di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le

organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui

all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli

organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a

contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6

della presente legge, puo' proporre l'adozione di deroghe ai limiti

di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di

apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di

cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere

giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione

lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore

disabile e le modalita' del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da

parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento

professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro

del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso

formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da

parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza

e controllo.

Art. 12.

(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli

uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati

soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative

sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili

liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,

apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei

disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le

cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi

professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare

commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso

soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al

comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare piu' di

un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50

dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da

assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'

di 50 dipendenti.

2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti

requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte

del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso

l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso

il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,

previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la

durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi,

prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici

competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad

affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al

comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che

consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di

cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei

contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri

previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate

all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro

privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le

cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della

legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite

convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei

detenuti disabili.

Art. 13.

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici

competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base

dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo

di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei

contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore

disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una

riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o

minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle

tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima

fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con

handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente

legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidita', previa

definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano

di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento

della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al

comma 4 e con indicazione delle modalita' di utilizzo delle risorse

eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata

massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali

relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla

presente legge, abbia una riduzione della capacita' lavorativa

compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte

dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella

lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla

trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle

possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita'

lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di

tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere

architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione

lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di

lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente

legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai

sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1

dell'articolo 1 la possibilita' di svolgere attivita' di tirocinio

finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di

dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata

relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad

assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante

convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilita' civile. I relativi

oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il

diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e'

autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60

miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la

prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente

articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40

miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere

dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non

impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli

successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da

emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,

comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono

indicati i criteri e le modalita' per la ripartizione fra le regioni

delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4, nonche' la

disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di

cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti

delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione

dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14.

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei

disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al

finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei

relativi servizi.

2. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del

Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia

assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori

di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione

delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i

contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente

legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e

soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano

attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei

disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13,

comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della

presente legge.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano

agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000

per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni

giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono

disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti

sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di

inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della

presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e

disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di

assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1,

per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per

cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui

all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a

titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14,

di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore

disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e

5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il

pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano

banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalita'

di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti

suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli

altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi

pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento

dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di

disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel

concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneita' specifica per singole funzioni,

sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e

robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico

impiego.

Art. 17.

(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi

per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di

concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare

preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale

rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita

certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti

l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento

obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero

di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente

legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo

stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli

orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per

causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza

dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'

dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per

causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani

rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26

dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una

quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro

pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a

un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui

all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3,

della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i

datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a

centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le

modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui

all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui

all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di

cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino

iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e

successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici

competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui

all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le

disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui

alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma

1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di

esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle

rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni

della presente legge.

Art. 21.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni,

entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato

di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le

regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare

al Ministro stesso.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e

7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20

entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione

della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore

dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 marzo 1999

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