Torna a Leggi e decreti

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

CAPO I

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

 

ART. 1.

Composizione del consiglio comunale

 

  1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
  2. da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  3. da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  4. da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  5. da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  6. da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  7. da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  8. da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  9. da 12 membri negli altri comuni.
  10. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

ART. 2.

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
  1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quatto anno.
  2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Sottoscrizione delle liste

  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consigli comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
  2. da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti:
  3. da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.101e 500.000 abitanti:

d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti:

e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti:

f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti:

g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti:

h) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001e 5.000 abitanti:

  1. da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti:
  2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
  3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
  4. Per la raccolta della sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
  5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consigli comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
  6. La lettera h) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

ART. 4.

Fissazione della data di svolgimento delle elezioni

  1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:
  2. "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".

ART. 5.

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

  1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
  2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato un misura superiore ai due terzi.
  3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
  4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenze per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
  5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In casi di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
  6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
  7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sino attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fina si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.




ART. 6.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

  1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
  2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativa rettangolo.
  4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto a primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria, Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarata al primo turno. I candidati ammesso al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutti le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate, Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale p scritto il nome del candidato prescelto.
  9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

ART. 7.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

  1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi.
  2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore piò esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
  3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
  4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posto eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
  5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste, Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
  6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.
  7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
  8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti e candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 8.

Elezione del presidente della provincia

  1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezioni del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.
  2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 3 della presente legge, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia.
  3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  5. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
  6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidato alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età-
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
  11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 9.

Elezione del consiglio provinciale

  1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo.
  2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 …sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi ottenuti si scelgono i più lati, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidato collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettati ad ogni gruppo di candidato.
  6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3.
  7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidato, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

ART. 10.

Elezione dei consigli circoscrizionali

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "I comuni capoluogo di provincia ed"
  2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento".

  1. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

ART. 11.

Durata dello svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale, si svolgono nell'arco di n solo giorno, di domenica, dalle 7 antimeridiane alle ore 22.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 12.

Sindaco e presidente della provincia

  1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è premesso il seguente comma:

"01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia".

  1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito da seguente:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti".

ART. 13.

Poteri del sindaco e del presidente della provincia

  1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. IN mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.

5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".

ART. 14.

Convocazione del consiglio

  1. Il comma 7 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 190, n. 142, è sostituito dai seguenti:

"7. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7-bis. Nei casi in cui il consiglio è presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7!.

ART. 15.

Indirizzi per le nomine

  1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

"n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentati del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge".

ART. 16.

Elezione del sindaco e del presidente della provincia

Nomina della giunta

  1. L'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

  1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente e ne danno comunicazione al consiglio. Nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
  2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
  3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".

ART. 17.

Competenze delle giunte

  1. L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Competenze delle giunte). - 1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nell'amministrazione del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

  1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso".

ART. 18.

Mozione di sfiducia

  1. L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"Art. 37 (Mozione di sfiducia). - 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

  1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti".

ART. 19.

Attività ispettiva e commissioni di indagine

  1. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
  2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 20.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

  1. Dopo l'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia). - 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consigli e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

  1. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in casi di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
  2. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
  3. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte".

ART. 21.

Scioglimento dei consigli

  1. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia:".

  1. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede ala nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso".

ART. 22.

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

  1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche si sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
  2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4- bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio , nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, in maggior numero si voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ART. 23.

Composizione delle giunte

  1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"Art. 33 (Composizione delle giunte) - 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto non superiore a due nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

  1. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto , non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, che al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
  3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere".

ART. 24.

Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142

  1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole : "nei quali si vota con il sistema proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti"; e le parole: "nei quali si vota col sistema maggioritario" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione sino a 15.000 abitanti".
  2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nei quali si vota con il sistema proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti"; e le parole: "nei quali si vota con il sistema maggioritario" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione sino a 15.000 abitanti".

ART. 25.

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore

  1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
  2. Qualora un Consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendente, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

ART. 26.

Divieto di incarichi e consulenze

  1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.

ART. 27.

Pari opportunità

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 142, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunta e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

CAPO III

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

ART. 28.

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva

  1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni e nelle province interessate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi , i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, cono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.
  2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
  3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidato.
  4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  5. Le disposizioni de presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

ART. 29.

Propaganda elettorale

  1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia , nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale per mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodico, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
  2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
  3. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
  4. le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
  5. la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
  6. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del committente responsabile.
  7. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
  8. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.
  9. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
  10. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

ART. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

  1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle provincie disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31.

Indennità degli amministratori locali

  1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816:
  2. i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppianti, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità ;
  3. le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.
  4. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale.

ART. 32.

Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

  1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

ART. 33.

Adeguamento degli statuti

  1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

ART. 34.

Abrogazione di norme

  1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
  2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
  3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.
  4. Come effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART.35.

Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

ART. 36.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1993

Torna a Leggi e decreti