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MINISTERO DELLA SANITA'


DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

MINISTERO DELLA SANITA'


GU n. 118 del 23-5-2001

DECRETO 29 marzo 2001

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica";

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,

sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi

articoli.

Art. 2.

Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure

professionali:

a) infermiere;

b) ostetrica/o;

c) infermiere pediatrico.

Art. 3.

Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista - assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

Art. 4.

1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono

incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico - diagnostica:

a) tecnico audiometrista;

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;

c) tecnico sanitario di radiologia medica;

d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico - assistenziale:

a) tecnico ortopedico;

b) tecnico audioprotesista;

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare;

d) igienista dentale;

e) dietista.

Art. 5.

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) assistente sanitario.